600€ è il bonus previsto dal Decreto 18 del 17/03/2020 c.d. “Cura Italia” per Partite IVA ma anche Co.co.co e dipendenti.

Bonus 600€ per Partite IVA, co.co.co, e lavoratori subordinati. info@cafazzurro.it

Oltre all’emergenza sanitaria, il Coronavirus ha determinato anche un’emergenza economica che sta diventando anche emergenza sociale: i lavoratori, in particolare gli autonomi che devono #STAREACASA come imposto da vari decreti governativi e regionali per limitare il diffondersi del contagio, sono constretti a limitare o interrrompere l’attività lavorativa restando sprovvisti di reddito o con reddito fortemente ridotto.

per dare un seppur piccolo aiuto il Governo con il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, cosiddetto “Cura Italia“, ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività risentono dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

CAF Azzurro, Bonus di 600€ ai lavoratori anche autonomi

L’associazione Azzurro! con il proprio CAF di riferimento è a fianco di chi ha bisogno con serrvizi di assistenza e la possibilità di assitere e gestire le pratiche di richiesta dei bonus e delle agevolazioni previste, anche in questi giorni con smart working.

Potete contattare il servizio dedicato dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30 al numero +39 338 702 54 54 oppure mandare una mail ad info@cafazzurro.it

di seguito le informazioni comunicate dall’INPS

Le indennità Covid-19 previste per il mese di marzo 2020 sono le seguenti:

  • Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi;
  • Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria;
  • Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Indennità lavoratori agricoli;
  • Indennità lavoratori dello spettacolo.

Le indennità hanno importo pari a 600 euro, non sono soggette ad imposizione fiscale, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. Tali indennità sono compatibili e cumulabili, invece, con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, nonché con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’art. 54 bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 2017 – nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Le cinque indennità previste dal d.l. 18/2020 hanno diverse platee di beneficiari. Di seguito l’elenco esaustivo.

Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi (art. 27, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

A tale indennità possono accedere:

  • i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata;
  • i collaboratori coordinati e continuativi attivi alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (art. 28, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

  • Artigiani;
  • Commercianti;
  • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

A tale indennità possono accedere i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.

Indennità lavoratori agricoli (art. 30, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato purché possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e purché non siano titolari di pensione.

Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo e che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro.

Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

Ai fini dell’accesso all’indennità le categorie di liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi non devono essere titolari di pensione e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria alla data di presentazione della domanda. L’indennità per i liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL, indipendentemente dalla fruizione della presente indennità.

Il comma 2 dell’articolo 27 del d.l. 18/2020 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. In ragione di quanto sopra, l’INPS riconosce l’indennità in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria

Ai fini dell’accesso all’indennità i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria non devono essere titolari di pensione e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria alla data di presentazione della domanda.

Il comma 2 dell’articolo 28 del d.l. 18/2020 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. In ragione di quanto sopra, l’INPS riconosce l’indennità in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di pensione o altre forme di previdenza obbligatoria, e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

L’indennità per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali è compatibile e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI, indipendentemente dalla fruizione delle presenti indennità.

Il comma 2 dell’articolo 29 del d.l. 18/2020 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020. In ragione di quanto sopra, l’INPS riconosce l’indennità in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Indennità lavoratori agricoli

L’indennità ai lavoratori agricoli è erogata, nel limite di spesa di 396 milioni di euro per l’anno 2020 dall’Inps. In ragione di quanto sopra, l’INPS riconosce l’indennità in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Indennità lavoratori dello spettacolo

I lavoratori dello spettacolo possono accedere alla presente indennità a patto che non siano titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

L’indennità per i lavoratori dello spettacolo ècompatibile e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, i lavoratori dello spettacolo possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI, indipendentemente dalla fruizione delle presenti indennità.

Il comma 2 dell’articolo 38 del d.l. 18/2020 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020. In ragione di quanto sopra, l’INPS riconosce l’indennità in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

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